DETRAZIONI PER I PRIVATI
Rimane la possibilità di effettuare una liberalità alla scuola con la motivazione finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (con detrazione fiscale 19%).
Estratto dalle istruzioni Ade per che compila modelli 730 e Dichiarazioni dei Redditi
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore
-degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli Istituti Tecnici Superiori
L’art. 15, comma 1, lett.i-octies) del TUIR precisa
- Rientrano tra le detrazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologia, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.
- La detrazione è calcolata sull’intero importo erogato .
- La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis TUIR per le spese di frequenza scolastica (e con il credito d’imposta school bonus, non più valido dal 2019);
- L’incumulabilità va riferita al singolo alunno.
- Il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.
- L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti (bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari).
- Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Documenti da conservare da parte del donante e richiesti dal fisco in caso di verifica:
- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario;
- In caso di pagamento con carta di credito e carta di debito: estratto conto della Banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti questo beneficiario;
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata;
- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.
DETRAZIONI PER LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
inoltre rimane la possibilità per il 2019 di detrarre il 19 % sulle spese scolastiche fino ad un massimo di 800 euro.
DETRAZIONI PER LE IMPRESE
Per le imprese, prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
- art. 100 c.2 lett.a TUIR (DPR 917/1986) : deducibilità del limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni che “perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione ……”);
- art. 100 c.2 lett. o TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS)
Questo quanto vale per ora per il 2019.
Lo SCHOOLBONUS NON è stato rinnovato per il 2019 come possibilità di detrazione fiscale.